Art. 10.
(Esame di Stato).

      1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio rispettivamente dell'attività di traduttore, di interprete di conferenza e di interprete di trattativa sono adottati con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti sezioni del Consiglio dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.